L’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF, di seguito, 'Arbitro') è stato istituito dalla Consob tramite delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, come strumento di risoluzione delle controversie tra investitori 'retail' e intermediari.
Potranno essere sottoposte all'Arbitro le controversie (per richieste di risarcimento danni non superiori a 500.000 euro) relative alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che gli intermediari devono rispettare quando prestano servizi di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio.
Il diritto a ricorrere all’Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.
Per maggiori informazioni, si prega di consultare il sito: www.acf.consob.it